Approfondiamo il Documento di Trasporto

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Il Documento di Trasporto, o brevemente DDT. Cos’è e quando si usa.


Il Documento di Trasporto è un Documento emesso dal cedente i beni che attesta e garantisce l’avvenuto passaggio di proprietà della merce da un mittente ad un destinatario.

DDT per trasporto con Trasferimento di proprietà


Con l’abrogazione della Bolla Accompagnatoria nel 1996, il DDT è diventato il documento che attesta il trasferimento di merci e non deve più obbligatoriamente seguire le merci in viaggio ma è sufficiente che venga emesso entro il giorno di spedizione. Il D.P.R. n. 472/1996 ha soppresso l’obbligo dell’emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti escludendo solo tabacchi, fiammiferi, prodotti sottoposti al regime delle accise o regime di vigilanza fiscale.
Importante considerare che a un Documento di trasporto segue Fattura, ovvero Fattura Differita, ma esiste la possibilità di emettere Fattura Accompagnatoria, documento che integra tutte le informazioni del Documento di Trasporto ed è allo stesso tempo una Fattura Immediata con valore fiscale. Il DDT e la Fattura Accompagnatoria sono documenti fondamentali per la Gestione del Magazzino, in quanto, inviando questi documenti al cliente, viene originata la movimentazione degli articoli presenti nel magazzino.

Viene emesso in duplice copia, o triplice copia in caso di vettore terzo che consegni la merce, poiché essendo firmato dal ricevente la merce e dal trasportatore stesso, attesta a livello amministrativo l’avvenuta consegna dei beni.

Per rispettare le norme vigenti, il Documento di Trasporto deve recare alcune informazioni fondamentali, ovvero:

  • Data emissione Documento, Data di consegna della merce
  • Numero Documento
  • Partita IVA e generalità dei soggetti implicati nel trasferimento dei beni, ovvero cedente, cessionario, trasportatore
  • Descrizione di quantità e delle caratteristiche dei beni ceduti

 

L’articolo 22 del DPR n. 600/73 prevede la conservazione obbligatoria del Documento di Trasporto fino ad un termine di 10 anni, ovvero fino a che non siano decorsi i termini di accertamento relativi al periodo di imposta corrispondente.

DDT per trasporto a titolo non traslativo


Esistono inoltre specifici casi contemplati dalla normativa vigente che riguardano trasferimenti di merce distinti dal trasferimento di proprietà. La legge prevede infatti che il DDT sia emesso per i casi di trasporto di beni a titolo non traslativo. In questi casi è obbligatorio indicare la causale del trasferimento merce. Di seguito alcuni casi:

  • Omaggio. I questo caso è necessario che al DDT segua Fattura poiché l’IVA deve essere ad ogni modo adebitata dal ricevente i beni
  • Tentata Vendita. Caso molto comune di vendita effettuata senza alcun ordine ma in maniera contestuale alla visione da parte del cliente
  • Reso. In caso di merce difettosa o restituita dal cliente a cui farà seguito una Nota di credito
  • Conto Visione. Invio di merce affinchè il client esamini i prodotti prima eventualmente di acquistarli
  • Conto Riparazione. In caso di merce che debba essere riparata per poi essere restituita
  • Conto Lavorazione. se i beni debbano essere sottoposti ad un processo di lavorazione

 

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