Fatturazione elettronica: le nuove specifiche tecniche in vigore dal 1° ottobre 2022

La versione 1.7.1 delle specifiche tecniche pubblicata dall’Agenzia delle Entrate è entrata in vigore dal 1° ottobre.

A seguire le nuove specifiche tecniche introdotte.

 

- Nuovo codice Tipo documento TD28

Il codice Tipo documento TD28 è stato introdotto per le operazioni di acquisto di beni da San Marino per le quali si ricevono fatture cartacee con indicazione dell’IVA e richiedono quindi emissione di autofattura.

 

- Nuove codifiche per il blocco “AltriDatiGestionali”

Le nuove codifiche introdotte per il blocco “AltriDatiGestionali” sono finalizzate a riportare in fattura l’informazione dell’avvenuta regolarizzazione dell’imposta a debito con versamento tramite modello di versamento F24 e per riportare in fattura il riferimento al corretto periodo di imposta dell’operazione nel caso di operazioni di estrazione beni da deposito IVA.

 

  • Compilare il campo “TipoDato” con il valore F24 per comunicare l’avvenuta regolarizzazione dell’imposta a debito con versamento tramite modello F24
  • Compilare “TipoDato” con “NellAnno” nel caso in cui l’estrazione dal deposito IVA avvenga nello stesso periodo d’imposta in cui è stata effettuata l’immissione o l’acquisto del bene custodito in deposito.
  • Compilare “TipoDato” con “AnniPreced” nel caso in cui l’estrazione dal deposito avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’acquisto senza pagamento d’imposta.

 

- Aggiornamento delle verifiche di coerenza sulla fattura elettronica

Per garantire la coerenza del contenuto delle fatture, il Sistema di Interscambio, effettua delle verifiche di coerenza e, in caso di mancato rispetto dei criteri, rifiuta il documento indicandone la motivazione.

Con l’aggiornamento 1.7.1 delle specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate sono stati modificati alcuni criteri di controllo e le descrizioni di alcuni codici di errore.

Infine, è stata aggiornata la descrizione del codice natura N7, riferito all’IVA assolta in altro Stato UE per le prestazioni di servizi di telecomunicazioni, tele radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-octies, comma 1, lettere a) e b), e art. 74-sexies del D.P.R. n. 633/1972.

 

Come per ogni informazione di tipo fiscale, consigliamo di contattare il proprio commercialista per maggiori dettagli.

 

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